Compenso e delibere: ecco le nuove regole per l’amministratore di condominio
Da Redazione
Giugno 15, 2018
Secondo quanto previsto da una sentenza del tribunale di Palermo, la delibera di nomina dell’amministratore del condominio non deve per forza riportare la somma del compenso da egli richiesto. Questo può anche essere indicato solo ed esclusivamente nell’atto di accettazione della nomina da parte del candidato nominato dal condominio, quindi anche in seguito all’adozione della deliberazione assembleare.
Neppure la mancata comunicazione da parte dell’amministratore dei dati anagrafici e delle altre informazioni ai sensi dell’art. 1129, comma 2, c.c. rappresenta vizio di legittimità della delibera di nomina, dal momento che la legge non prevede una sanzione di nullità in queste situazioni.
La questione è stata chiarita in una recente sentenza del tribunale di Palermo chiamato a pronunciarsi su una causa che metteva in discussione le novità della riforma del condominio del 2012 (legge n. 220/2012).
Lo scopo della norma è raggiungere una maggiore trasparenza e verificabilità delle gestioni condominiali, pure rendendo note a condomini e terzi i dati dell’amministratore, obbligato a comunicare ai condomini nel dettaglio l’importo del proprio compenso.
Amministratore condominio: quando l’incarico è nullo
In caso di inadempimento si mette in atto la sanzione prevista dall’art. 1129 c.c., ossia quella della nullità dell’incarico
Una vecchia sentenza del tribunale di Milano (n. 4294/2016) aveva collegato la sanzione della nullità alla delibera di nomina, con il venir meno della valenza con effetto retroattivo a partire dal primo giorno di incarico. Il che comportava importanti ricadute applicative dal punto di vista dell’efficacia e del valore giuridico degli atti posti in essere in veste di legale rappresentante del condominio.
La decisione del tribunale di Palermo, al contrario, ha rimandato le sanzione della nullità al contratto di mandato che vincola l’amministratore alla compagine condominiale dal momento che, secondo il giudice siciliano, dal testo dell’art. 1129, comma 14, c.c. nel quale è indicata l’ accettazione della nomina da parte dell’amministratore, si mette in evidenza che l’importo del compenso vada precisato dall’amministratore anche in un secondo momento a quello della delibera, cioè all’atto di accettazione della nomina.
Amministratore condominio, quando si perfeziona il mandato
Questa interpretazione inerisce peraltro al fatto che il perfezionamento del contratto di mandato si verifichi nel momento in cui l’amministratore viene a conoscenza dell’accettazione da parte del condominio del suo incarico e non certo dalla data della delibera, come ci spiega l’amministratore dei condomini di Milano Giuseppe Bassi .
L’applicazione di tale interpretazione del tribunale di Palermo avrebbe quindi previsto che, nel caso in cui nella delibera non siano indicate le condizioni economiche poste dal candidato, l’assemblea condominiale sia costretta a riunirsi due volte, una per la nomina dell’amministratore e una per l’accetazione del preventivo proposto.
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