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Il notaio e il testamento pubblico

Da Redazione

Febbraio 15, 2019

Il notaio e il testamento pubblico
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Quando parliamo di testamento pubblico ci riferiamo ad un documento ugualmente di contenuto riservato (come quello olografo) ma che contrariamente ad altri esso viene reso in presenza di un notaio, in qualità di pubblico ufficiale, e di due testimoni.

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La presenza del notaio durante la redazione del testamento

Il fatto che sia presente un notaio all’atto testamentario è un elemento imprescindibile che non mette a repentaglio la riservatezza dell’atto stesso. Il professionista ha il dovere di mantenere il segreto professionale e di non divulgare il contenuto dell’atto a terzi. Motivo per cui, insieme ovviamente ad altri elementi, il testamento si appresta ad essere molto vantaggioso, rispetto a quello Segreto e a quello Olografo.

Per prima cosa è doveroso evidenziare che è questa la sola forma a favore di coloro che non sanno leggere e scrivere: contrariamente al testamento in oggetto, infatti, quello Olografo deve obbligatoriamente essere scritto di proprio pugno a mano dal testatore; e ancora, quello Segreto richiede quantomeno che il testatore sia in grado di leggere, essendo prevista dalla legge una mirata procedura atta a chi non sa scrivere.

Scrivere un testamento pubblico richiede un’ampia professionalità del notaio cui ci rivolgiamo. Per cui si dovrebbe fare una scelta mirata e consapevole, come quella di un notaio Bergamo con ampia professionalità.

Il professionista, in veste di pubblico ufficiale, redige il documento dopo aver accertato la volontà del testatore 3 conferendo a quanto dichiara il soggetto una valenza legale che si ripercuote ovviamente sull’atto stesso. Questa è infatti la sola forma testamentaria che necessita dal principio alla fine della presenza di un notaio (quello segreto infatti richiede la presenza notarile solo per l’atto di ricevimento e non di redazione).

Il compito del notaio

Compito primo del notaio è di verificare l’identità del testatore il quale spiegherà verbalmente e in presenza di due testimoni come intende disporre dei propri bene a morte sua. Le sue volontà verranno raccolte ed espletate in forma scritta dal pubblico ufficiale, il quale dopo aver scritto il documento, lo legge al testatore e ai testimoni. Se il contenuto è approvato da colui che sta disponendo dei suoi beni, l’atto viene firmato e assume validità legale.

Dove il notaio ritenga opportuno farlo, si può anche fare espressa richiesta di un interprete: questo avviene nel caso in cui chi fa il lascito abbia una posizione di comunicazione particolare. Tipico esempio può essere dato da persone sordomute, che pur essendo totalmente capaci di intendere e volere, necessitano tuttavia di un intermediario per comprendere e farsi comprendere. In questo caso comunque anche l’interprete, come i testimoni, viene previamente identificato. Oltretutto il notaio verifica la reale idoneità al compito che gli viene assegnato e lo induce, ai sensi di legge a prestare giuramento. Al termine dell’atto, l’interprete firma altresì il documento insieme a notaio, testimoni e testatore.

Le volontà del testatore

Quando il notaio avrà raccolto le generalità del testatore, si deve tra l’altro accertare che il sotto in questione sia nelle condizioni psichiche di esprimere una volontà valida al fine di poterla trascrivere in maniera chiara e incontrovertibile. Se infatti il testatore esprime un concetto poco chiaro, è compito del notaio quello di andare a fondo nella questione per poi riportare in forma scritta le volontà del soggetto, redigendole in maniera chiara e in senso compiuto. Spetta al pubblico ufficiale dunque suggerire al soggetto come beneficiare a 360 gradi del suo diritto testamentario, il tutto senza mai influenzarne la volontà o inducendolo ad un lascito differente da quello desiderato dal testatore.

Ed è qui che entra in ballo il compito dei testimoni, i quali devono proprio dar conferma che il contenuto dell’atto sia conforme alle volontà del testatore, senza che quest’ultimo sia stato influenzato da qualcosa o qualcuno nello stabilire quanto scritto dal notaio.

La scrittura testamentaria

A redigere l’atto c’è dunque il notaio che di suo pugno compila la scheda testamentaria. Al termine, legge quanto sa lui riportato in presenza di testimoni e testatore affinché siano tutti coscienti che quanto trascritto è opera esclusiva della volontà di chi sta effettuando il lascito.

Anche l’approvazione dei testimoni avviene secondo alcune formalità: non basta cioè un gesto, un cenno con il capo o un semplice sì. La loro posizione va previamente indicata in forma scritta all’interno dell’atto, pena la nullità dello stesso. È questo infatti uno degli elementi fondamentali e contraddistintivi del Testamento Pubblico. Dopo aver indicato tutto quanto la legge prevede all’interno dell’atto, il notaio sarà pronto a formalizzare il suo contenuto e a chiudere il documento in un plico.

Il Notaio avrà dunque premura di inviare all’archivio notarile copia del testamento in busta sigillata con ceralacca e con sigillo notarile. Dopo essere stato informato della morte del testatore, il Notaio convocherà gli eredi per l’attivazione del testamento stesso. Prenderà infatti possesso dello stesso e aprirà la busta dinanzi agli eredi per esperire le ultime volontà del testatore.

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