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Coronavirus, quarantena prolungata al 14 aprile 2020 in Campania: l’ordinanza di De Luca

Da Redazione

Marzo 26, 2020

Coronavirus, quarantena prolungata al 14 aprile 2020 in Campania: l’ordinanza di De Luca
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E’ stata la Campania la prima regione ad aver prolungato, in maniera del tutto ufficiale, gli effetti della quarantena che sono stati inizialmente previsti fino al 3 aprile del 2020. L’ordinanza del 25 marzo 2020 sottoscritta dal governatore De Luca ha prolungato, com’era prevedibile, gli effetti della quarantena al 14 aprile 2020 per tutta la Campania, ovviamente con una serie di norme che dovranno essere rispettate così come indicato all’interno dell’ordinanza stessa. Si tratterà del primo passo effettuato dal territorio italiano e pronto ad essere rispettato anche da tutte le regioni italiane, stando a quanto trapela dalle dichiarazioni di Giuseppe Conte e dai continui bollettini della protezione civile: resta, ovviamente, l’ufficialità da attendere per tutto il territorio italiano.

Coronavirus, in Campania è stata prolungata la quarantena al 14 aprile del 2020

Non è sicuramente una sorpresa per i campani o gli italiani in generale, che si sono ritrovati di fronte a una mossa piuttosto anticipata – rispetto alla tabella di marcia – ma necessaria da parte del governatore Vincenzo De Luca che, con una lettera aperta al Premier Conte, aveva denunciato già la situazione sanitaria di grande difficoltà in cui versa la Campania, sia nella disposizione che nel rifornimento di strutture sanitarie adeguate per combattere l’emergenza Coronavirus.

Attraverso l’ordinanza n°23 del 25 marzo 2020, presente sul sito della Regione Campania (fonte: http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/ordinanze-del-presidente-della-regione-campania), che ha per oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento., è stato disposto il prolungamento della quarantena e dei suoi effetti per tutti gli abitanti della Campania, chiaramente nel rispetto di tutte quelle che erano state le misure prese in considerazione dal punto di vista governativo.

L’ordinanza n°23 del 25 marzo 2020 del governatore De Luca

Attraverso l’ordinanza n°23 del 25 marzo 2020, firmata e sottoscritta dal governatore Vincenzo De Luca, la quarantena e gli effetti della stessa che sono stati oggetto del dpcm del governo saranno prolungati al 14 aprile del 2020, chiaramente con effetti immediati. La misura si aggiunge ai precedenti provvedimenti, che avrebbero avuto attuazione fino al 3 aprile del 2020. L’ordinanza recita, dati tutti i presupposti che sono stati stabiliti dalla stessa:

1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.
2. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
– nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
– nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6. Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell’osservanza delle misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente punto 5.
7. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai Prefetti della Regione ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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