Contratto di apprendistato per disoccupati e lavoratori in mobilità: come funziona?
Da Redazione
Giugno 05, 2017
Con la circolare del 31 maggio 2017, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti sul contratto di apprendistato, quali i vincoli di età?
L’INPS ha fatto chiarezza sul contratto di apprendistato con l’ultima circolare del 31 maggio 2017. Nel documento sono state indicate le aliquote che devono versare i datori di lavoro che sono diverse a seconda del soggetto con cui è stato stipulato il contratto di apprendistato, se disoccupato o lavoratore in mobilità. La prima novità riguarda i limiti di età che sono stati eliminati, questo era uno dei tanti dubbi sollevati in merito, inoltre i datori di lavoro avranno a disposizione una procedura telematica per valutare in autonomia se un lavoratore ha i requisiti per l’assunzione in apprendistato o meno.
Per i primi 18 mesi di assunzione di un soggetto beneficiario di mobilità, il datore di lavoro può usufruire di un’aliquota del 15,84%, il 10% è a suo carico, mentre il 5,84% è a carico del dipendente apprendista. Al termine dei 18 mesi questa aliquota resta a carico del lavoratore, sino alla scadenza del contratto. Per quanto riguarda le assunzioni di lavoratori disoccupati, la contribuzione agevolata ha una durata di 36 mesi per tutti i settori, tranne quello edile artigianato che arriva a 60 mesi. L’aliquota è diversa in base alla dimensione aziendale:
- Aziende con più di 9 dipendenti: aliquota totale 17,45%, di cui 11,61% a carico del datore di lavoro, 5,84% dell’apprendista;
- Aziende con meno di 9 dipendenti: aliquota dell’ 8,95% per i primi 12 mesi, di cui il 3,11% a carico del datore di lavoro, 5,84% è a carico del lavoratore. Dal 13° al 24° mese, l’aliquota sale al 10,45% (di cui 4,61% datore di lavoro e 5,84% apprendista), dal 25° al 36° mese l’aliquota raggiunge il 17,45% (11,61% datore di lavoro, 5,84% apprendista).
Allo scadere del contratto di apprendistato il rapporto lavorativo può cessare o proseguire a tempo indeterminato, in questo caso l’aliquota contributiva è a carico del datore di lavoro secondo il settore e la classificazione nazionale.
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