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Come costituire un’associazione di promozione sociale

Da Redazione

Gennaio 30, 2017

Come costituire un’associazione di promozione sociale
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L’associazione di promozione culturale (APS) compare nel nostro ordinamento giuridico solo nel 2000, nella legge 383 del 7 dicembre. Come quasi tutte le altre organizzazioni a scopo associazionistico, si tratta di enti no profit fondati per svolgere attività ed erogare servizi di pubblico interesse senza scopo di lucro.  Costituire un’associazione di questo tipo può essere un’ottima opportunità per mettere al servizio degli altri le proprie competenze, coltivare i propri interessi e favorire gli scambi di idee e le relazioni sociali. Vediamo quali sono i passi fondamentali da compiere per costituire un’APS e gli oneri burocratici di cui dobbiamo tener conto.

Come per la costituzione di qualsiasi associazione dobbiamo in prima istanza redigere un Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione, documenti essenziali per avviarla ma anche per darle validità giuridica. Uno volta redatti questi due importanti documenti, dobbiamo richiedere all’Agenzia delle entrate un codice fiscale mediante la compilazione di un apposito modulo. Anche l’Atto costitutivo e lo Statuto devono essere depositati presso l’Agenzia delle entrate per venir registrati, tuttavia questa operazioni può essere svolta solo quando si è in possesso del codice fiscale. Una volta costituita l’Associazione deve essere registrata al Registro delle associazioni di promozione sociale della regione di competenza.

Infine, bisognerà inviare all’Agenzia delle Entrate  il Modello EAS, così da poter accedere alle agevolazioni fiscali (entro 60 giorni dalla costituzione dell’APS).

Una volta sbrigate tutte le questione burocratiche dobbiamo pensare a come dare il via alla nostra Associazione, trovare un luogo adatto a svolgere le proprie attività e un numero consistente di associati. Per quanto riguarda la scelta della “base operativa” occorre sottolineare che Associazioni di promozione sociali sono di molto agevolate al riguardo. Infatti non c’è nessun vincolo di accatastamento per la scelta della sede, l’importante è che i locali rispettino le norme di sicurezza e igienico-sanitarie per poter essere abitati. Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività occorre ricordare che queste Associazioni posso accedere ai finanziamenti dei Fondo sociale europeo, al fine di ottenere finanziamenti  per raggiungere i propri obiettivi istituzionali. Lo stato, le Regioni e le Province poi, così come altri enti pubblici, posso stipulare apposite convenzioni con queste associazioni per svolgere attività a favore di terzi, purché siano attività previste dallo Statuto e purché le suddette Associazioni siano iscritte da almeno 6 mesi al registro nazionale. In ultimo, possono accedere anche al Fondo per l’associazionismo a seguito  della presentazione di progetti che possono venir finanziati  in tutto o in parte a fondo perduto.

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