Autorizzazione Unica Ambientale: che cos’è, a chi e perché serve
Da Redazione
Gennaio 14, 2020
L’Autorizzazione Unica Ambientale, il cui acronimo è A.U.A. è un provvedimento autorizzativo di tipo amministrativo che viene rilasciato dal S.U.A.P., ovvero dallo Sportello Unico per la Attività Produttive territorialmente competente.
L’A.U.A. è stata introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013, al fine di semplificare l’iter autorizzativo per talune attività per le piccole e medie imprese (così come definite dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 e smi) e per tutti quegli impianti che non sono soggetti alle disposizioni in materia di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale).
L’A.U.A. sostituisce tutta una serie di comunicazioni, notifiche e autorizzazioni in materia ambientale che sono state individuate dall’articolo 3 del già citato D.P.R. n. 59/2013: per tutte le attività di seguito indicate, pertanto, si fa riferimento ad unico procedimento, con la compilazione di un unico documento/modello, uguale in tutto il territorio nazionale.
L’A.U.A. è relativa a:
- “autorizzazione agli scarichi”, così come disciplinati agli artt. 124 e ss. e al D.Lgs n. 152/2006, altresì conosciuto come Testo Unico Ambientale
- “comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende” – art. 112, D.Lgs n. 152/2006;
- “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti” – art. 269, D.Lgs n. 152/2006);
- “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga” – art. 272, D.L.gs n. 152/2006;
- “nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 447/1995” (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
- “autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura” – art. 9, n. D.Lgs 99/1992);
- “comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti” – artt. 215 e 216, D.Lgs n. 152/2006.
Contenuti
Chi e come presentare l’istanza di autorizzazione?
L’istanza di A.U.A. può essere presentata sostanzialmente da due categorie di utenti: le PMI, ovvero le piccole o medie imprese (così definite in funzione del fatturato e del numero di dipendenti) e gli impianti/aziende non soggetti alle disposizioni attualmente in vigore in materia di A.I.A.
E’ bene ricordare, però, che nel caso in cui l’attività di cui ai punti precedenti che si intende sottoporre ad autorizzazione ricada nell’ambito di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) – che sono definite dal panorama normativo sia a livello regionale che a livello nazionale – è possibile che il provvedimento finale rilasciato nella V.I.A. comprenda all’interno dello stesso anche tutti i relativi altri provvedimenti.
La semplificazione burocratica riguarda le modalità di presentazione dell’istanza (per la quale è stato elaborato un unico modello in vigore su tutto il territorio nazionale), le tempistiche (che sono state regolarizzate) e i costi.
L’armonizzazione delle procedure ha, infatti, semplificato sia i tempi e ridotto i costi.
Per le pratiche per le quali il rilascio delle autorizzazioni, ovvero la conclusione del procedimento, è inferiore a 90 giorni, il provvedimento è rilasciato direttamente dal S.U.A.P. territorialmente competente.
Mentre per quelli che richiedono tempistiche maggiori (ma comunque mai superiori a 120 giorni dalla ricezione dell’istanza – salvo eventuali interruzioni del procedimento a seguita di richieste integrative) il provvedimento è rilasciato solo a seguito dell’indizione, da parte dello stesso S.U.A.P. di una Conferenza di Servizi, che richiede la presenza di tutti gli enti interessati al fine del rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Quanto vale l’A.U.A.? Ogni quanto deve essere aggiornata?
L’Autorizzazione Unica Ambientale, che deve essere richiesta la prima volta per poter procedere con le attività sopra indicate, ha una validità pari a quindici anni dalla data del rilascio. In prossimità della scadenza (e più precisamente entro 6 mesi prima dalla decadenza del titolo autorizzativo), deve essere richiesto il rinnovo.
E’ bene sottolineare che, nel caso di richiesta di A.U.A. per sostanze pericolose (di cui all’articolo 108 del D. Lgs 152/2006) le aziende devono presentare, ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all’autorità competente (tale dichiarazione non sostituisce comunque l’autorizzazione unica ambientale, che mantiene la sua validità per 15 anni).
Conclusione
Tutte le informazioni di dettaglio sulle procedure da seguire, sui modelli da utilizzare sono disponibili sui siti delle autorità competenti.
E’ sempre meglio rivolgersi ad un professionista per seguire questo delicato ed importante iter, non solo per ottenere la mera autorizzazione, ma anche nel rispetto dell’ambiente che ogni azienda ha l’obbligo morale di rispettare e salvaguardare.
Fonte delle informazioni: https://gruppomaurizi.it/autorizzazione-unica-ambientale-a-chi-serve-e-come-ottenerla/
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