Come avviene un pignoramento?
Da Redazione
Settembre 10, 2020
Negli ultimi anni, complice anche la situazione economica sempre più precaria, si sente parlare in misura sempre più frequente di pignoramento. In molti, però, non sanno esattamente di cosa si tratta e le modalità nelle quali prende forma. Innanzitutto, codice civile alla mano, vediamo esattamente in cosa esso consiste.
Per pignoramento si intende quell’atto che dà il via ad un vero e proprio processo di espropriazione forzata. Esso rappresenta il primo atto esecutivo finalizzato a vincolare dei bene del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore privilegiato e, in seguito, di tutti gli altri creditori che dovessero intervenire nel processo esecutivo.
Precetto e pignoramento non sono la medesima cosa: quali sono le differenze?
Tramite il pignoramento si può entrare in possesso di alcuni beni, ma non si può fruire degli stessi: il debitore, infatti, può continuare ad utilizzarli, alla condizione che gli stessi si conservino nella loro integrità, ovvero non vengano distrutti, deteriorati o sottratti. Un concetto che viene spiegato, chiaramente dal codice civile.
L’art 492, infatti, definisce il pignoramento come “una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”. Il pignoramento può essere di tre tipologie differenti: immobiliare (case, fabbricati, etc); mobiliare (oggetti di valore, etc); presso terzi (saldo conto corrente, etc..).
In alcuni casi, il pignoramento viene equiparato al cosiddetto “precetto”. Ma le differenze, invece, sono assai sostanziali: il precetto è un atto del creditore, mentre il pignoramento è un atto a firme dell’ufficiale giudiziario. Il precetto è l’anticamera del pignoramento, che l’ufficiale giudiziario inoltra in una data successiva: esso diventa inefficace se nei novanta giorni successivi alla notificazione non si procede all’esecuzione.
Nell’atto di pignoramento, gli elementi essenziali sono: l’ammontare del credito per il quale l’ufficiale giudiziario inoltra la richiesta ed i beni da pignorare. Nel medesimo, oltretutto, dev’essere inserito l’invito al debitore di indicare il domicilio eletto o la propria residenza. Una volta notificato il pignoramento, il debitore può avanzare richiesta di sostituire il pignoramento dei beni con una somma di denaro.
Indisponibilità al soddisfacimento totale dei creditori: cosa accade?
Tale somma, per quanto ovvio, dovrà essere congrua all’importo dovuto al creditore, alla quale si dovranno aggiungere gli interessi, le spese ed i costi di notifica. Questa richiesta deve essere depositata in cancelleria prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazione dei beni ed accompagnata dal versamento di almeno un sesto della somma.
In alcuni casi, tuttavia, i beni pignorati non risultano sufficienti a soddisfare compiutamente tutti i creditori. Situazione in cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di indicare altri beni del proprio patrimonio che possano essere pignorati, oltre alle generalità di eventuali terzi debitori presso i quali, a sua volta, vanta dei crediti da incassare. Una dichiarazione, qualora fosse non veritiera, che ha effetti sul piano penalistico per il debitore.
Qualora si fosse inadempienti e si svolgesse l’attività di imprenditore commerciale, l’ufficiale giudiziario ha facoltà di chiedere al debitore le scritture contabili relativa alla propria attività lavorativa, al fine di valutare se l’impossibilità a soddisfare i creditori sia reale o fittizia: tale ricerca, volta ad individuare ulteriori beni pignorabili, verrà eseguita da un professionista incaricato dallo stesso ufficiale giudiziario.
La legge, inoltre, consente al Presidente del Tribunale di poter effettuare una ricerca telematica per la ricerca dei beni da pignorare: questa operazione, tuttavia, può essere eseguita solo se viene presentata istanza da parte del creditore. In ogni caso, il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma comprensive di spese, conferendo l’incarico all’ufficiale stesso di consegnarla al creditore.
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