Invalidità civile : le regole del come e quando ottenerlo
Da Redazione
Gennaio 14, 2018
La richiesta dell’assegno invalidità civile avviene ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 222/1984.
Esso può essere concesso se l’assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, con una valenza di almeno 5 anni di contributi precedenti alla domanda. Normalmente un riconoscimento di invalidità civile ha una durata di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare ammesso sia fatta una ulteriore visita medica.
La domanda per confermare l’assegno di invalidità civile si presenta entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio ed entro il quarto mese successivo alla scadenza.
Se l’assegno si rinnova per tre volte consecutive diventa definitivo. Esso si trasforma inoltre in pensione di vecchiaia quando il diretto interessato compie l’età minima pensionabile
L’invalidità civile: integrazione al minimo e beneficiari
L’integrazione al minimo viene riconosciuta se l’assegno abbia un importo bassa e se il soggetto interessato non abbia redditi superiori a quelli indicati dalla legge. In questo caso, l’interessato all’ottenimento dell’assegno deve munirsi della dichiarazione della propria situazione reddituale per dimostrare di avere diritto quntomeno all’integrazione al minimo
L’importo dell’integrazione non può superare quello dell’assegno sociale e l’importo complessivo della pensione con l’aggiunta dell’integrazione non può superare il trattamento minimo.
Per quel che riguarda i beneficiari di un assegno di invalidità ne hanno diritto sia i lavoratori dipendenti, sia i lavoratori autonomi che quelli iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi.
Requisiti per avere l’invalidità civile
Sottolineando che un assegno viene ridotto in presenza di redditi da lavoro superiori ad un certo importo, bisogna dire che il soggetto interessato dovrà presentare una dichiarazione redditi per dimostrare quanto gli spetti. In più altri requisiti sono richiesti:
- In primis la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali, con cinque anni di contribuzione e assicurazione. Di esse 156 devono valere nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda.
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