Metodo calcolo IVA base da base, che cos’è e come funziona
Da Redazione
Novembre 06, 2017
Le Agenzie di Viaggi determinano l’imposta dell’IVA con il metodo base da base o regime 74-ter: che cos’è, come funziona e come calcolarla.
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Metodo IVA base da base o regime 74-ter, quando si applica e come si calcola
Le agenzie di viaggi che organizzano e commercializzano prodotti e pacchetti e servizi turistici determinano l’imposta IVA attraverso un regime speciale, denominato metodo base da base o regime 74-ter, dal nome del relativo articolo di riferimento. Dal punto di vista normativo, l’articolo 74-ter del D.p.r. 633/1972 del decreto sull’Imposta sul Valore Aggiunto si occupa appunto di regolare la gestione contabile e fiscale di un’agenzia di viaggi.
Che cos’è e come funziona il metodo base da base IVA delle agenzia di viaggi
Il metodo IVA base da base delle agenzie viaggi consiste nel determinare l’imposta sul valore aggiunto attraverso due passaggi: il calcolo del margine e lo scorporo della base imponibile IVA con aliquota del 22%. Nel primo caso, si calcola la base imponibile lorda come differenza tra il totale dei corrispettivi dovuti dal viaggiatore al netto dei costi diretti relativi al viaggio, mentre per il secondo si usa la formula matematica di prassi. Il metodo base da base è diverso da quello ordinario e consiste nel calcolare l’Imposta sul Valore Aggiunto come differenza tra gli importi addebitati ai clienti e quelli ricevuti in addebito dai fornitori.
Metodo di calcolo IVA base da base viaggi UE, fuori UE o misti
Il calcolo del margine IVA è necessario distinguere tipologia e territorialità dell’operazione. Per i viaggi interamente eseguiti in ambito dell’Unione Europea, il margine è totalmente imponibile e si applica l’IVA al 22%. Nel caso di viaggi misti, ovvero una parte delle prestazioni di viaggio si consuma in UE e una parte in Paesi extra UE, l’imponibile IVA si calcola come proporzione dei costi sostenuti nell’Unione Europea. Le agenzie di viaggi che hanno organizzato prestazioni di viaggio al di fuori dell’Unione Europea, il margine non è imponibile ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto per mancanza del presupposto delle territorialità.
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